La detrazione delle spese notarili o dei costi di mediazione immobiliare è consentita dalla legge italiana? Sì, a patto però di sottostare ad un ventaglio di regole ben precise.

Nelle prossime righe vedremo di approfondire l’argomento.

Spese notarili: quando è possibile detrarle?

Lo Stato Italiano consente agli utenti di detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi passivi maturati all’atto della sottoscrizione del mutuo finalizzato alla compravendita di un’abitazione. La legge consente anche di ottenere degli sgravi sugli oneri accessori legati a questo genere di acquisto.

Nell’alveo dei cosiddetti oneri accessori rientrano anche le spese notarili, vale a dire l’ammontare dell’onorario pattuito e l’insieme delle spese legali sostenute dal notaio per la finalizzazione della pratica. Tuttavia non è possibile dichiarare che queste affermazioni si adattino all’acquisto di tutti i beni immobiliari. Le detrazioni di cui sopra sono consentite soltanto quando si decide di accendere il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Un altro vincolo riguarda il lasso di tempo entro il quale si occuperà la casa in questione. Essa deve diventare la dimora fissa del contraente entro e non oltre i 12 mesi dalla sottoscrizione del prestito.

Per l’Agenzia delle Entrate l’abitazione principale non è soltanto quella in cui si vive di regola, ma anche quella in cui si ha residenza anagrafica indipendentemente dal fatto che si sia scelto o meno di usufruire delle agevolazioni di norma riservate a chi acquista la sua prima casa.

Sgravi fiscali

Tornando agli sgravi fiscali, si considerano inoltre detraibili tutti gli altri oneri accessori finalizzati all’acquisto della prima abitazione nonché le spese sostenute per assicurarsi un buon sistema di intermediazione immobiliare. Come scritto sul sito www.avvocatofacile.itla normativa fiscale tratta in maniera diversa la parcella dell’avvocato e l’onorario del notaio. Quando si compra una casa infatti, la spesa notarile si può caricare nel 730 in modo da scaricarla.” L’importo della detrazione ammonterà alla percentuale del 19% su tutto il denaro sborsato sino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 4000 euro. Tale diritto si esaurisce in un unico atto contributivo. In sostanza quindi le detrazioni per la mediazione immobiliare ammontano a non più di 190 euro una tantum.

In ultimo è bene precisare che le regole sin qui enunciate si applicano anche nel caso in cui si acquistino diritti minori quali ad esempio l’usufrutto. Quanto sinora affermato inoltre vale tanto nel caso in cui il mutuo preveda un unico intestatario quanto nel caso in cui i contraenti siano due o più. Le detrazioni quindi possono essere ripartite seguendo un piano basato sulla suddivisione del finanziamento o in parti esattamente uguali quando i contraenti sono legati da un vincolo matrimoniale.

Non sono invece detraibili tutte le spese notarili relative alla compravendita di un’abitazione in senso stretto. Per le imposte lorde infine è possibile ottenere uno sgravio pari al 19% delle somme destinate agli oneri notarili sino a raggiungere un ammontare massimo di 4000 euro.

Mediazione immobiliare

Si presti sempre attenzione alle detrazioni per servizi di mediazione immobiliare. Esse obbediscono alle regole su enunciate solo e soltanto se l’agente immobiliare a cui si fa riferimento è effettivamente in regola con la legge 39 del 1989. Egli inoltre deve rilasciare agli organi competenti una SCIA, vale a dire la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ed ottenere una certificazione REA.

Detto ciò, torna infine utile sapere che nel momento in cui ci si recherà dal commercialista di fiducia per consegnare la documentazione relativa alla preparazione della dichiarazione dei redditi, bisognerà portare con sé anche dei documenti che possano attestare il proprio diritto a godere delle suddette detrazioni. Nello specifico sarà utile esibire tutte le fatture rilasciate da notai e mediatori, i documenti che attestino l’acquisto dell’immobile e quelli che comprovino l’accensione del mutuo sottoscritto per acquistarlo.

Categorie: Curiosità

Questo sito utilizza cookie tecnici per migliorare la tua navigazione. Clicca su Maggiori informazioni se vuoi saperne di più e su Accetto per dare il tuo consenso. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi